Art. 3. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Veneto Vaipolicelia, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92".