Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal
disciplinare  allegato al presente decreto e che sulle confezioni con
le    quali   viene   commercializzata   la   denominazione   "Veneto
Vaipolicelia,  Veneto  Euganei  Berici,  Veneto  del  Grappa",  venga
apposta   la  dicitura:  "Garantito  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92".