Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." e' tenuto
ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.