Art. 6.
  L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." comunica
con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta
giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione   di  origine  protetta  "Veneto  Valpolicella,  Veneto
Euganei  Berici,  Veneto  del  Grappa" anche imediante immissione nel
sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.