Art. 6. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa" anche imediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.