VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facolta' di emendare il Codice di procedura penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il testo definitivo del codice di procedura penale portante la data di questo giorno e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.