Art. 2. 
 
  Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice di  procedura
penale,  firmato  da  Noi  e  contrassegnato  dal   Nostro   Ministro
Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto,  servira'
di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.