Art. 3. 
 
  La pubblicazione del predetto codice si eseguira' col  trasmetterne
un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni  del  Regno,  per  essere
depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese
successivo, per sei ore in ciascun  giorno,  affinche'  ognuno  possa
prenderne cognizione. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
    Dato a S. Rossore, addi' 19 ottobre 1930 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Rocco. 
 
Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1930 - VIII 
  Atti del Governo, registro 301, foglio 57. - Mancini. 
 
 
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N.B. - Il testo del Codice  di  Procedura  Penale  verra'  pubblicato
nella Raccolta ufficiale.