VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 36 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 625, con i quali venne affidato al Governo del Re il mandato di rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo le disposizioni legislative in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, nonche' l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. E' approvato l'unito testo unico, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, portando il titolo: «Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 306, foglio 89. - Mancini.