VITTORIO EMANUELE III 
 
            PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 20 luglio 1932, n. 884; 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1018; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252; 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'assoluta necessita'  ed  urgenza  di  emanare  ulteriori
disposizioni per i servizi degli affari di culto e  di  modificare  i
ruoli organici  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  e  quelli
giudiziari in dipendenza del  passaggio  dei  servizi  anzidetti  dal
Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  e
del Ministro Segretario di  Stato  per  la  grazia  e  giustizia,  di
concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Direzione generale degli affari di culto e la Direzione generale
del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per  la
citta' di Roma, costituiscono due Direzioni  generali  del  Ministero
dell'interno.