Art. 10. I concorsi banditi a termini del R. decreto 18 dicembri 1930, n. 1733, con decreto del Ministro di grazia e giustizie in data 21 dicembre 1931, per la carriera di gruppo A e per quella di gruppo C degli uffici per gli affari di culto sono revocati. Il Ministro per l'interno bandira' in loro sostituzione altri concorsi a termini del citato Regio decreto, per lo stesso numero di posti della carriera di gruppo A, e di quella di gruppo C del ruolo generale dell'Amministrazione civile. A tali concorsi potranno partecipare unicamente i personali che avranno titolo all'ammissione ai concorsi revocati col primo comma del presente articolo.