Art. 10. 
 
  I concorsi banditi a termini del R. decreto 18  dicembri  1930,  n.
1733, con decreto del Ministro di  grazia  e  giustizie  in  data  21
dicembre 1931, per la carriera di gruppo A e per quella di  gruppo  C
degli uffici per gli affari di culto sono revocati. 
 
  Il Ministro per  l'interno  bandira'  in  loro  sostituzione  altri
concorsi a termini del citato Regio decreto, per lo stesso numero  di
posti della carriera di gruppo A, e di quella di gruppo C  del  ruolo
generale dell'Amministrazione civile. 
 
  A tali concorsi potranno partecipare  unicamente  i  personali  che
avranno titolo all'ammissione ai concorsi revocati  col  primo  comma
del presente articolo.