Art. 13. Il presente decreto andra' in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 28 settembre 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 338, foglio 48. - Mancini.