Art. 13. 
 
  Il presente decreto andra' in vigore dal giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato  al  Parlamento
per la conversione in legge. 
 
  I Ministri  proponenti  sono  autorizzati  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 28 settembre 1933 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                      Mussolini - De Francisci - Jung 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 338, foglio 48. - Mancini.