Art. 2. 
 
  Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 27 maggio 1929,  n.
848, e del R. decreto 11  gennaio  1930,  n.  29,  nei  riguardi  dei
servizi di competenza della Direzione generale del fondo per il culto
e dell'Amministrazione con distinte gestioni e con  bilanci  separati
del Fondo di beneficenza e di religione per la citta' di Roma, e  dei
Patrimoni riuniti  dei  soppressi  Economati  generali  dei  benefici
vacanti e dei Fondi d religione dei territori annessi  al  Regno,  in
virtu' delle leggi 26 novembre 1920, n. 1322, 19  dicembre  1920,  n.
1778, e de] R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.