Art. 2. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29, nei riguardi dei servizi di competenza della Direzione generale del fondo per il culto e dell'Amministrazione con distinte gestioni e con bilanci separati del Fondo di beneficenza e di religione per la citta' di Roma, e dei Patrimoni riuniti dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi d religione dei territori annessi al Regno, in virtu' delle leggi 26 novembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e de] R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.