Art. 3. 
 
  I servizi gia' affidati  agli  uffici  per  gli  affari  di  culto,
costituiti a norma della legge 27 maggio  1929,  n.  848,  presso  le
Procure generali del Re delle Corti  di  appello,  sono  disimpegnati
dalle Prefetture secondo la rispettiva competenza territoriale.