Art. 4. I ruoli organici del personale degli uffici degli affari di culto approvati con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326 nonche' il ruolo del personale di gruppo A della Direzioni generale del fondo per il culto e del fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma, di cui alla tabella A del Regio decreto 11 gennaio 1930, n. 29, sono conservati come ruoli transitori separati fino ad eliminazione dei personali che attualmente vi sono iscritti. In deroga al disposto dell'art. 29, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dell'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29, i posti resisi vacanti nel ruolo transitorio del Fondo per il culto, anziche' in aumento nei ruoli dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari, sono portati in aumento nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno. I posti che si renderanno ulteriormente vacanti nel predetto ruolo del Fondo per il culto, nonche' quelli che sono e si renderanno disponibili negli altri ruoli di cui al 1° comma del presente articolo, resteranno soppressi, a cominciare dal grado meno elevato, e saranno portati in aumento nei corrispondenti gradi dei ruoli di uguale gruppo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. Tale aumento non ha luogo, pero', per il posto di direttore generale del Fondo per il culto.