Art. 4. 
 
  I ruoli organici del personale degli uffici degli affari  di  culto
approvati con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326 nonche' il  ruolo
del personale di gruppo A della Direzioni generale del fondo  per  il
culto e del fondo di religione e beneficenza per la citta'  di  Roma,
di cui alla tabella A del Regio decreto 11 gennaio 1930, n. 29,  sono
conservati come ruoli transitori separati fino  ad  eliminazione  dei
personali che attualmente vi sono iscritti. 
 
  In deroga al disposto dell'art. 29, 2° comma, della legge 27 maggio
1929, n. 848, e dell'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1930, n. 29,  i
posti resisi vacanti nel ruolo transitorio del Fondo  per  il  culto,
anziche' in aumento nei ruoli dei  magistrati  e  dei  cancellieri  e
segretari giudiziari, sono portati in aumento nel grado iniziale  del
ruolo  del  personale  di  gruppo   A   dell'Amministrazione   civile
dell'interno. 
 
  I posti che si renderanno ulteriormente vacanti nel predetto  ruolo
del Fondo per il culto, nonche'  quelli  che  sono  e  si  renderanno
disponibili negli altri  ruoli  di  cui  al  1°  comma  del  presente
articolo, resteranno soppressi, a cominciare dal grado meno  elevato,
e saranno portati in aumento nei corrispondenti gradi  dei  ruoli  di
uguale gruppo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. 
 
  Tale aumento non  ha  luogo,  pero',  per  il  posto  di  direttore
generale del Fondo per il culto.