Art. 6. 
 
  In dipendenza del passaggio dei servizi di culto dal  Ministero  di
grazia e giustizia a quello dell'interno disposto con il  R.  decreto
20 luglio 1932, n. 884, e con il R. decreto-legge 19 agosto 1932,  n.
1080, sono soppressi i seguenti posti negli organici  dei  magistrati
addetti al Ministero di  grazia  e  giustizia,  delle  cancellerie  e
segreterie giudiziarie, degli aiutanti di cancelleria  e  segreteria,
del personale subalterno: 
 
  2 posti di grado 3° o di grado 4°,  compreso  quello  di  direttore
generale del Fondo per il culto; 
 
  31 posti di cancelliere o di segretario, dei quali 11 nel grado  9°
e 20 complessivamente nei gradi 10° e 11°; 
 
  80 posti di aiutante di cancelleria, dei quali 7 nel grado  9°,  26
nel grado 10°, 13 nel grado 11°, 31 nel grado 12°, 3 nel grado 13°; 
 
  25 posti di agente nel ruolo del personale subalterno, dei quali  8
di usciere capo, 17 di usciere, ed 1 di inserviente,  contro  aumento
di un posto di primo commesso. 
 
  Per effetto delle suindicate soppressioni, la tabella annessa  alla
legge 14 aprile 1927, n. 514, modificata con l'art. 11 della legge 17
aprile 1930, n. 421, quella annessa al  R.  decreto-legge  23  aprile
1931, n. 475, e quella annessa al R. decreto  23  novembre  1931,  n.
1515, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle B, C, D,  annesse
al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro  per  la
grazia e giustizia e da quello per le finanze. 
 
  Il personale dei ruoli di cui alle tabelle C e D che in  dipendenza
delle riduzioni di cui  sopra  risulti  in  eccedenza  ai  posti  dei
rispettivi gradi e' mantenuto in  soprannumero  salvo  riassorbimento
con le successive vacanze. 
 
  Il numero degli aiutanti di cancelleria che, ai termini dell'art. 2
del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, possono  essere  addetti
al Ministero di grazia e giustizia e' ridotto da 135 a 103. 
 
  Nulla e' innovato al disposto dell'art. 17  della  legge  5  giugno
1933, n. 557.