Art. 6. In dipendenza del passaggio dei servizi di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno disposto con il R. decreto 20 luglio 1932, n. 884, e con il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, sono soppressi i seguenti posti negli organici dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli aiutanti di cancelleria e segreteria, del personale subalterno: 2 posti di grado 3° o di grado 4°, compreso quello di direttore generale del Fondo per il culto; 31 posti di cancelliere o di segretario, dei quali 11 nel grado 9° e 20 complessivamente nei gradi 10° e 11°; 80 posti di aiutante di cancelleria, dei quali 7 nel grado 9°, 26 nel grado 10°, 13 nel grado 11°, 31 nel grado 12°, 3 nel grado 13°; 25 posti di agente nel ruolo del personale subalterno, dei quali 8 di usciere capo, 17 di usciere, ed 1 di inserviente, contro aumento di un posto di primo commesso. Per effetto delle suindicate soppressioni, la tabella annessa alla legge 14 aprile 1927, n. 514, modificata con l'art. 11 della legge 17 aprile 1930, n. 421, quella annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, e quella annessa al R. decreto 23 novembre 1931, n. 1515, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle B, C, D, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per le finanze. Il personale dei ruoli di cui alle tabelle C e D che in dipendenza delle riduzioni di cui sopra risulti in eccedenza ai posti dei rispettivi gradi e' mantenuto in soprannumero salvo riassorbimento con le successive vacanze. Il numero degli aiutanti di cancelleria che, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, possono essere addetti al Ministero di grazia e giustizia e' ridotto da 135 a 103. Nulla e' innovato al disposto dell'art. 17 della legge 5 giugno 1933, n. 557.