Art. 7. 
 
  Gli aiutanti di  cancelleria  attualmente  in  servizio  presso  la
Direzione generale del fondo per  il  culto  sono  in  numero  di  32
trasferiti nel corrispondente ruolo del gruppo C dell'Amministrazione
civile dell'interno. 
 
  Essi saranno  collocati  col  proprio  grado  nel  ruolo  suddetto,
interpolandosi col personale gia' appartenente al medesimo,  in  base
alla anzianita' di grado  rispettivamente  acquisita  alla  data  del
trasferimento. 
 
  Il trasferimento ha luogo con decreto del Ministro  per  l'interno,
di concerto con quello per la grazia e giustizia. 
 
  E' data tuttavia facolta' al Ministro per la grazia e giustizia  di
concerto con quello per  l'interno,  di  mantenere  nel  ruolo  degli
aiutanti, nei limiti  dei  posti  vacanti  nei  vari  gradi  dopo  le
riduzioni effettuate a norma dell'art. 6, gli aiutanti che  entro  15
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, chiedano  di
esservi mantenuti. 
 
  I provvedimenti per l'eventuale esercizio della  facolta'  prevista
nel precedente  comma  saranno  da  adottare  entro  due  mesi  dalla
scadenza del termine come sopra assegnato agli aiutanti.