Art. 7. Gli aiutanti di cancelleria attualmente in servizio presso la Direzione generale del fondo per il culto sono in numero di 32 trasferiti nel corrispondente ruolo del gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi saranno collocati col proprio grado nel ruolo suddetto, interpolandosi col personale gia' appartenente al medesimo, in base alla anzianita' di grado rispettivamente acquisita alla data del trasferimento. Il trasferimento ha luogo con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia. E' data tuttavia facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per l'interno, di mantenere nel ruolo degli aiutanti, nei limiti dei posti vacanti nei vari gradi dopo le riduzioni effettuate a norma dell'art. 6, gli aiutanti che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, chiedano di esservi mantenuti. I provvedimenti per l'eventuale esercizio della facolta' prevista nel precedente comma saranno da adottare entro due mesi dalla scadenza del termine come sopra assegnato agli aiutanti.