Art. 8. Gli agenti del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della giustizia, attualmente comandati presso il Ministero dell'interno, sono trasferiti in numero di 20, nel corrispondente ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi verranno collocati col proprio grado nel ruolo suddetto, interpolandosi col personale gia' appartenente al medesimo in base alla anzianita' di grado rispettivamente acquisita alla data del trasferimento. Il trasferimento ha luogo con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia.