Art. 8. 
 
  Gli agenti del personale subalterno  dell'Amministrazione  centrale
della  giustizia,   attualmente   comandati   presso   il   Ministero
dell'interno, sono trasferiti in numero  di  20,  nel  corrispondente
ruolo   del   personale   subalterno   dell'Amministrazione    civile
dell'interno. 
 
  Essi verranno collocati  col  proprio  grado  nel  ruolo  suddetto,
interpolandosi col personale gia' appartenente al  medesimo  in  base
alla anzianita' di grado  rispettivamente  acquisita  alla  data  del
trasferimento. 
 
  Il trasferimento ha luogo con decreto del Ministro  per  l'interno,
di concerto con quello per la grazia e giustizia.