Art. 9. 
 
  Con decreti del Ministro Guardasigilli di concerto con  quello  per
l'interno  sara'  disposta  la  cessazione  del  comando  presso   la
Direzione generale del fondo per il culto e quelle  degli  affari  di
culto  dei  magistrati,  funzionari  di  cancellerie   ed   aiutanti,
temporaneamente  ivi  applicati  ai  termini  dell'art.  2   del   R.
decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080. 
 
  I provvedimenti saranno adottati  gradatamente,  ed  in  ogni  caso
avranno esecuzione non oltre  il  30  giugno  1934,  entro  il  quale
termine tutti i predetti magistrati e funzionari dovranno far ritorno
al Ministero di grazia e giustizia.