Art. 9. Con decreti del Ministro Guardasigilli di concerto con quello per l'interno sara' disposta la cessazione del comando presso la Direzione generale del fondo per il culto e quelle degli affari di culto dei magistrati, funzionari di cancellerie ed aiutanti, temporaneamente ivi applicati ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080. I provvedimenti saranno adottati gradatamente, ed in ogni caso avranno esecuzione non oltre il 30 giugno 1934, entro il quale termine tutti i predetti magistrati e funzionari dovranno far ritorno al Ministero di grazia e giustizia.