VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 140; Visto l'art. 28, n. 3, della legge 7 luglio 1866, n. 3036; Visto l'art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848; Ritenuta la necessita', urgente ed assoluta, di dare stabile assetto al bilancio del Fondo per il culto e di semplificarne la gestione, consolidando per un quinquennio il contributo statale per le congrue al Clero; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1934 saranno corrisposti a carico del bilancio del Fondo per il culto gli emolumenti di servizio e di riposo al Clero e le dotazioni fisse a chiese e ad enti religiosi nelle provincie dell'ex-regime austro-ungarico.