VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 140; 
 
  Visto l'art. 28, n. 3, della legge 7 luglio 1866, n. 3036; 
 
  Visto l'art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848; 
 
  Ritenuta la  necessita',  urgente  ed  assoluta,  di  dare  stabile
assetto al bilancio del Fondo per il  culto  e  di  semplificarne  la
gestione, consolidando per un quinquennio il contributo  statale  per
le congrue al Clero; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,  di
concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° luglio 1934 saranno  corrisposti  a  carico  del
bilancio del Fondo per il culto  gli  emolumenti  di  servizio  e  di
riposo al Clero e le dotazioni fisse a chiese  e  ad  enti  religiosi
nelle provincie dell'ex-regime austro-ungarico.