Art. 2. 
 
  Il contributo dello Stato di cui all'art. 25 della legge 27  maggio
1929, n. 848, tenuto conto anche delle spese  di  cui  il  precedente
art. 1, e' consolidato, per il quinquennio dal 1° luglio 1934  al  30
giugno 1939, nella annua somma di L. 56.000.000.