Art. 2. Il contributo dello Stato di cui all'art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, tenuto conto anche delle spese di cui il precedente art. 1, e' consolidato, per il quinquennio dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1939, nella annua somma di L. 56.000.000.