Art. 2. 
 
  Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, i sottufficiali e  i  militari  di
truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo, potranno essere
ammessi, con norme da stabilirsi dal  Ministero  dell'aeronautica,  a
conseguire una sola promozione ad anzianita' al grado  immediatamente
superiore a quello rivestito  all'atto  del  richiamo  purche'  siano
stati promossi, almeno da un anno, i pari  grado  ed  anzianita'  dei
corrispondenti ruoli e delle  corrispondenti  categorie  in  servizio
effettivo di carriera.