Art. 2. Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, i sottufficiali e i militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo, potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire una sola promozione ad anzianita' al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo purche' siano stati promossi, almeno da un anno, i pari grado ed anzianita' dei corrispondenti ruoli e delle corrispondenti categorie in servizio effettivo di carriera.