Art. 3. 
 
  I sergenti maggiori ed i primi avieri, che abbiano quattro anni  di
permanenza nel grado, potranno essere ammessi  fino  a  tutto  l'anno
1936-XIV-XV al godimento della indennita' di mestiere nella misura di
cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII,
n. 1032,  anche  se  non  abbiano  frequentato  e  superato  i  corsi
professionali istituiti per tali gradi. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.