Art. 3. I sergenti maggiori ed i primi avieri, che abbiano quattro anni di permanenza nel grado, potranno essere ammessi fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV al godimento della indennita' di mestiere nella misura di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1032, anche se non abbiano frequentato e superato i corsi professionali istituiti per tali gradi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.