Art. 2. 
 
  Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole  di  Stato,
scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate. 
 
  Scuole di Stato sono  quelle  direttamente  amministrate  dai  Regi
provveditori agli studi; scuole rurali quelle gestite per  delega  da
enti  di  cultura;  scuole  parificate   quelle   tenute   da   enti,
corporazioni e associazioni e  riconosciute  a  ogni  effetto  legale
mediante apposita convenzione. 
 
  Le scuole sussidiate sono quelle  aperte  da  privati,  da  enti  o
associazioni, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli  studi
nelle forme e con le modalita' stabilite dal testo unico  5  febbraio
1928, n. 577. 
 
  Le  norme  in  vigore  che  si  riferiscono  a  scuole   elementari
classificate,  non   classificate   e   a   sgravio,   si   intendono
rispettivamente applicabili alle scuole di Stato, alle scuole  rurali
e alle scuole parificate.