Art. 2. Le scuole elementari pubbliche si distinguono in scuole di Stato, scuole rurali, scuole parificate e scuole sussidiate. Scuole di Stato sono quelle direttamente amministrate dai Regi provveditori agli studi; scuole rurali quelle gestite per delega da enti di cultura; scuole parificate quelle tenute da enti, corporazioni e associazioni e riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione. Le scuole sussidiate sono quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi nelle forme e con le modalita' stabilite dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. Le norme in vigore che si riferiscono a scuole elementari classificate, non classificate e a sgravio, si intendono rispettivamente applicabili alle scuole di Stato, alle scuole rurali e alle scuole parificate.