Art. 2. 
 
  Al fine della eventuale  applicazione  del  precedente  articolo  e
salvo sempre quanto e' stabilito, in  base  al  R.  decreto-legge  13
dicembre 1933, n. 1706, per gl'iscritti  ai  Fasci  di  combattimento
anteriormente al 28 ottobre 1922, la Commissione  giudicatrice,  dopo
la  graduatoria  dei  vincitori  e  la  seconda  eventuale  degli  ex
combattenti, designera' in numero  non  superiore  ad  un  quarto  di
quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che
abbiano riportato una votazione  di  almeno  sette  decimi  dei  voti
assegnati alle prove scritte o grafica od orali, con non meno di  sei
decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito non  meno  di  sette
decimi nella votazione complessiva. 
 
  Qualora il  numero  dei  vincitori  sia  inferiore  a  quattro,  la
Commissione fara' luogo ad una designazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                       Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1935 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 362, foglio 39. - Mancini.