Art. 2. Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo e salvo sempre quanto e' stabilito, in base al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gl'iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designera' in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafica od orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito non meno di sette decimi nella votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione fara' luogo ad una designazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 362, foglio 39. - Mancini.