VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 898, recante autorizzazione di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino; Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1921, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 262, concernente provvedimenti per la costruzione delle citta' e borgate nell'Agro Pontino; Visto l'art. 28, n. 3, della legge 7 giugno 1866, n. 3036, riguardante la soppressione delle Corporazioni religiose; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di integrare l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, sopra indicato, per far fronte alle spese da dichiararsi di competenza statale riguardanti le opere di completamento dei centri gia' costruiti nell'Agro Pontino e relative frazioni, nonche' le opere dei nuovi centri di Aprilia e Pomezia e relative frazioni, e di disciplinare inoltre il finanziamento delle chiese costruite e da costruire nell'intero comprensorio; Ritenuto che oltre alle opere da dichiararsi di competenza statale l'Opera nazionale combattenti ha provveduto e provvede anche alla costruzione di altre opere edilizie che rispondono a finalita' di ordine sociale e che pertanto e' opportuno assegnare a tali costruzioni un adeguato contributo; Ritenuta altresi' la necessita' urgente ed assoluta di agevolare mediante opportune facilitazioni creditizie, le opere di trasformazione agraria eseguite e da eseguire dall'Opera nazionale combattenti nell'Agro Pontino; Considerato che dagli accertamenti eseguiti e' risultato che l'Opera nazionale combattenti per gli anzidetti miglioramenti ha gia' contratto finanziamenti onerosi per L. 250.000.000; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I limiti d'impegno stabiliti all'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successive modificazioni, per le opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, sono aumentati di un importo che non potra' in ogni caso superare L. 4.500.000 per la sistemazione, finanziaria dei rapporti con l'Opera nazionale combattenti in dipendenza dei lavori e delle costruzioni eseguite e da eseguire nei centri di Littoria, Pontinia e Sabaudia, e relative frazioni, nonche' nei nuovi centri di Aprilia e Pomezia e frazioni dipendenti. Le spese da imputarsi sul detto fondo saranno determinate con decreti Ministeriali da emanare dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, per la dichiarazione della competenza statale delle opere, e coi quali sara' anche fissata la quota da portarsi in aumento del limite di impegno per ciascun esercizio finanziario.