VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella
legge 1° aprile 1935, n. 898, recante autorizzazione di spesa per  la
bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino; 
  Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1921, convertito nella
legge 9 gennaio  1936,  n.  262,  concernente  provvedimenti  per  la
costruzione delle citta' e borgate nell'Agro Pontino; 
  Visto l'art. 28,  n.  3,  della  legge  7  giugno  1866,  n.  3036,
riguardante la soppressione delle Corporazioni religiose; 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   integrare
l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 4
ottobre  1935,  sopra  indicato,  per  far  fronte  alle   spese   da
dichiararsi  di  competenza   statale   riguardanti   le   opere   di
completamento dei centri gia' costruiti nell'Agro Pontino e  relative
frazioni, nonche' le opere dei nuovi centri di Aprilia  e  Pomezia  e
relative frazioni, e di disciplinare inoltre il  finanziamento  delle
chiese costruite e da costruire nell'intero comprensorio; 
  Ritenuto che oltre alle opere da dichiararsi di competenza  statale
l'Opera nazionale combattenti ha provveduto  e  provvede  anche  alla
costruzione di altre opere edilizie che  rispondono  a  finalita'  di
ordine  sociale  e  che  pertanto  e'  opportuno  assegnare  a   tali
costruzioni un adeguato contributo; 
  Ritenuta altresi' la necessita' urgente ed  assoluta  di  agevolare
mediante   opportune   facilitazioni   creditizie,   le   opere    di
trasformazione agraria eseguite e da  eseguire  dall'Opera  nazionale
combattenti nell'Agro Pontino; 
  Considerato  che  dagli  accertamenti  eseguiti  e'  risultato  che
l'Opera nazionale combattenti per gli anzidetti miglioramenti ha gia'
contratto finanziamenti onerosi per L. 250.000.000; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per  l'interno,  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze e col Ministro per l'agricoltura; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  I limiti d'impegno stabiliti all'art. 2  del  R.  decreto-legge  30
giugno 1934, n. 1431 e successive  modificazioni,  per  le  opere  di
competenza statale a pagamento  differito  interessanti  la  bonifica
integrale, sono aumentati di un importo che non potra' in  ogni  caso
superare L. 4.500.000 per la sistemazione, finanziaria  dei  rapporti
con l'Opera nazionale combattenti in dipendenza dei  lavori  e  delle
costruzioni eseguite e da eseguire nei centri di Littoria, Pontinia e
Sabaudia, e relative frazioni, nonche' nei nuovi centri di Aprilia  e
Pomezia e frazioni dipendenti. 
  Le spese da imputarsi  sul  detto  fondo  saranno  determinate  con
decreti Ministeriali da emanare dal Ministro per l'agricoltura  e  le
foreste, di concerto con quello per le finanze, per la  dichiarazione
della competenza statale delle opere, e coi quali sara' anche fissata
la quota da portarsi in aumento del limite  di  impegno  per  ciascun
esercizio finanziario.