Art. 2. Per la costruzione delle chiese nell'Agro Pontino sara' stanziata nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, a decorrere dall'esercizio 1935-36 e per la durata di un trentennio la somma annua di L. 500.000, da destinarsi per L. 363.000 al finanziamento delle chiese ancora da costruire e per le restanti L. 137.000 da devolversi all'Erario dello Stato a titolo di concorso nelle spese relative alle chiese gia' costruite e in corso di costruzione alla data del presente decreto, per le quali verra' provveduto ai sensi del precedente articolo 1. Nello stesso bilancio del Fondo per il culto sara' inoltre stanziato, per essere devoluto allo Stato a integrazione del concorso fisso di L. 137.000 di cui al precedente comma, un fondo commisurato alla quarta parte degli avanzi che saranno accertati annualmente con i rendiconti consuntivi di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1935-36 al 1964-65. L'Amministrazione del Fondo per il culto disporra' il versamento delle quote fisse annuali del contributo in parola nel mese di luglio di ogni anno e provvedera' perche' le quote variabili derivanti dagli avanzi affluiscano alle Casse erariali entro il mese di gennaio successivo alla compilazione del rendiconto consuntivo. Per le chiese ancora da costruire l'Opera nazionale dei combattenti presentera' all'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esame e l'approvazione, tanto i progetti ed i preventivi di spesa, quanto gli stati di avanzamento dei lavori ed i collaudi finali, in base ai quali il Fondo per il culto autorizzera' i relativi pagamenti in conto od a saldo, mediante liquidazione di una quota parte dell'annualita' trentennale di L. 363.000.