Art. 3. 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e foreste e' autorizzato a  concedere
un contributo in ragione del 38 per cento nella spesa di  costruzione
di  opere  edilizie  eseguite  o  da  eseguire  dall'Opera  nazionale
combattenti nei centri urbani e' nelle borgate dell'Agro Pontino  che
non siano riconosciute di competenza statale a mente  del  precedente
articolo 1. 
  I  predetti   contributi,   che   non   potranno   complessivamente
oltrepassare la somma capitale di  L.  9.500.000,  saranno  liquidati
secondo le norme vigenti per i miglioramenti fondiari  e  corrisposti
all'Opera nazionale combattenti in  annualita'  facenti  carico  alle
assegnazioni di cui all'art. 3 del R.  decreto  30  giugno  1934,  n.
1431, e successive modificazioni. 
  La somma capitale di L. 9.500.000  di  cui  sopra  deve  intendersi
compresa nella spesa di 76 milioni, gia' valutata nelle  assegnazioni
predette, relativa al programma dei miglioramenti fondiari  nell'Agro
Pontino da eseguire dall'Opera nazionale combattenti.