Art. 3. Il Ministero dell'agricoltura e foreste e' autorizzato a concedere un contributo in ragione del 38 per cento nella spesa di costruzione di opere edilizie eseguite o da eseguire dall'Opera nazionale combattenti nei centri urbani e' nelle borgate dell'Agro Pontino che non siano riconosciute di competenza statale a mente del precedente articolo 1. I predetti contributi, che non potranno complessivamente oltrepassare la somma capitale di L. 9.500.000, saranno liquidati secondo le norme vigenti per i miglioramenti fondiari e corrisposti all'Opera nazionale combattenti in annualita' facenti carico alle assegnazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni. La somma capitale di L. 9.500.000 di cui sopra deve intendersi compresa nella spesa di 76 milioni, gia' valutata nelle assegnazioni predette, relativa al programma dei miglioramenti fondiari nell'Agro Pontino da eseguire dall'Opera nazionale combattenti.