Art. 4. E' concesso all'Opera nazionale combattenti per gli esercizi dal 1936-37 al 1960-61, un contributo speciale negli interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino determinato, in ragione del 2,50 per cento su di un importo iniziale di 250 milioni, con ammortamento venticinquennale, nella misura indicata per ciascun esercizio nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. La corresponsione dei contributi sara' disposta dal Ministero dell'agricoltura, in base a nulla osta rilasciato da quello delle finanze, che potra' anche ridurre la misura in relazione ai risultati di bilancio dell'Opera nazionale combattenti. I limiti massimi degli stanziamenti previsti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, dall'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, e dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, e successive modificazioni, sono ridotti rispettivamente di L. 1.000.000, L. 150.000 e L. 150.000. Gli stanziamenti stabiliti - per gli esercizi dal 1936-37 al 1965-66 - dall'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni, sono ridotti di L. 700.000 annue.