Art. 4. 
 
  E' concesso all'Opera nazionale combattenti per  gli  esercizi  dal
1936-37 al 1960-61, un contributo speciale negli interessi sui  mutui
contratti  per  opere  di  miglioramento  agrario  nell'Agro  Pontino
determinato, in ragione del 2,50 per cento su di un importo  iniziale
di 250  milioni,  con  ammortamento  venticinquennale,  nella  misura
indicata per ciascun esercizio nell'annessa tabella, vista,  d'ordine
Nostro, dal Ministro per le finanze. 
  La corresponsione  dei  contributi  sara'  disposta  dal  Ministero
dell'agricoltura, in base a nulla osta  rilasciato  da  quello  delle
finanze, che potra' anche ridurre la misura in relazione ai risultati
di bilancio dell'Opera nazionale combattenti. 
  I limiti massimi degli stanziamenti previsti  dall'art.  4  del  R.
decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, dall'art.  2  del  R.  decreto  26
febbraio 1928, n. 410, e dall'art. 2 della legge 27 giugno  1929,  n.
1107, e successive modificazioni, sono ridotti rispettivamente di  L.
1.000.000, L. 150.000 e L. 150.000. 
  Gli stanziamenti stabiliti  -  per  gli  esercizi  dal  1936-37  al
1965-66 - dall'art. 3 del R. decreto  30  giugno  1934,  n.  1431,  e
successive modificazioni, sono ridotti di L. 700.000 annue.