Art. 5. 
 
  Le condizioni e le modalita' da seguire per  le  vendite  da  parte
dell'Opera nazionale  combattenti  dei  terreni  da  essa  bonificati
nell'Agro Pontino e destinati  alla  lottizzazione  della  proprieta'
fondiaria, saranno determinate con decreti da emanarsi dal  Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste,  di  concerto  con  quello  delle
finanze.