Art. 6. Gli edifici costruiti a spese dello Stato per i servizi pubblici di competenza della provincia di Littoria e dei Comuni compresi nella Provincia medesima, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, rispettivamente alla Provincia ed ai Comuni stessi, col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilita'. Con decreto del Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, saranno fissate le norme per il trasferimento degli edifici dichiarati di competenza statale e destinati ad enti diversi dalla Provincia e dai Comuni.