Art. 6. 
 
  Gli edifici costruiti a spese dello Stato per i servizi pubblici di
competenza della provincia di Littoria e dei  Comuni  compresi  nella
Provincia medesima, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito,
rispettivamente alla Provincia ed ai Comuni stessi, col vincolo della
destinazione perpetua ad uso di pubblica utilita'. 
  Con decreto del  Capo  del  Governo,  Ministro  per  l'interno,  di
concerto con i Ministri per le  finanze  e  per  l'agricoltura  e  le
foreste, saranno fissate le norme per il trasferimento degli  edifici
dichiarati di competenza statale e destinati ad  enti  diversi  dalla
Provincia e dai Comuni.