Art. 7. Le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto saranno disposte con decreti del Ministro per le finanze. Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale nelle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Di Revel - Rossoni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 374, foglio 190. - Mancini.