Art. 7. 
 
  Le  variazioni  di  bilancio  necessarie  per  l'applicazione   del
presente decreto saranno disposte con decreti  del  Ministro  per  le
finanze. 
  Il presente  decreto  entrera'  in  vigore  dal  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per essere convertito in legge. 
  I Ministri  proponenti  sono  autorizzati  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale nelle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 8 giugno 1936 - Anno XIV 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Mussolini - Di Revel - Rossoni 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1936 - Anno XIV 
  Atti del Governo, registro 374, foglio 190. - Mancini.