IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. 3309, con il quale
sono stati revocati il decreto ministeriale 30 marzo 1940, n. 13486,
di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale "Fonte Garbarino
di Lurisia" di Roccaforte Mondovi' (Cuneo) nonche' il nulla osta
28 ottobre 1939, n. 14394, limitatamente all'uso di bibita in sito
della stessa acqua minerale;
Vista la nota dell'assessorato alla sanita' della regione Piemonte
del 9 aprile 2002, n. 5361/29/4, con la quale si comunica la
sottoscrizione di un accordo tra la stessa regione e la societa'
"Lurisia acque minerali", titolare dell'acqua minerale naturale
"Fonte Garbarino", finalizzato a garantire la salute dei lavoratori e
degli utilizzatori dell'acqua minerale e rivolto ad ottenere, previo
abbattimento della concentrazione di radon, la revoca del sopracitato
decreto dirigenziale;
Esaminata la documentazione allegata alla suddetta nota regionale
ed in particolare la relazione tecnica relativa alle misurazioni
della radioattivita' effettuate dall'ARPA - Dipartimento provinciale
di Cuneo, dalle quali "si evince che gli accorgimenti tecnici e le
procedure operative attuate dalla societa' possono essere ritenute
soddisfacenti per ridurre la concentrazione di radon";
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di
sanita', espresso nella seduta del 18 giugno 2002 "favorevole a
consentire nuovamente, previo abbattimento della concentrazione di
radon secondo le procedure operative e gli accorgimenti tecnici
descritti dall'ARPA, l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte
Garbarino per l'imbottigliamento e per la bibita in situ";
Considerato che in merito alle problematiche connesse all'uso di
acque minerali radioattive negli stabilimenti termali, la III sezione
del Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 18 giugno 2002,
in attesa di una normativa specifica in ambito nazionale e/o europeo,
ha ritenuto di proporre il valore massimo accettabile di 100 Bq/l di
222Radon per l'acqua minerale termale imbottigliata e il valore
massimo accettabile di 500 Bq/l di 222Radon per la bibita in situ;
Acquisito il parere dell'ufficio legislativo, espresso con nota del
28 novembre 2002;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. 3309, e' revocato.