IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 1. L'elevata volatilita' che ha caratterizzato l'andamento dei mercati azionari negli ultimi anni ha favorito la richiesta, da parte degli investitori, di schemi di investimento che assicurino la tutela del capitale investito e/o un rendimento minimo di quest'ultimo. In tale contesto, sono state portate all'attenzione della Banca d'Italia nuove forme di contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento che prevedono, collegato alla gestione, un impegno contrattuale a corrispondere a una certa data una somma equivalente al capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, qualora il valore corrente degli strumenti finanziari nei quali e' stato investito il patrimonio sia inferiore all'ammontare dell'impegno assunto (c.d. "gestioni patrimoniali garantite"). Tale impegno - assunto da parte del gestore o di un soggetto terzo - puo' rivestire diverse forme, tra cui l'emissione di strumenti finanziari derivati (ad esempio, un'opzione put sul patrimonio gestito) In relazione alle predette caratteristiche, le "gestioni patrimoniali garantite" si distinguono dagli schemi di investimento che minimizzano, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione (consistenti anche nell'immissione nei portafogli gestiti di prodotti derivati), la probabilita' di perdita del capitale investito. Questi ultimi schemi (c.d. "gestioni a capitale protetto") possono essere ricondotti nelle ordinarie gestioni, individuali o collettive, che gli intermediari abilitati possono liberamente offrire, nel rispetto della disciplina in materia di attivita' di gestione. 2. Cio' premesso, si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla possibilita' per gli intermediari abilitati di offrire "gestioni patrimoniali garantite". Con riferimento alle gestioni su base individuale, si osserva che la presenza di un impegno alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo non altera di per se' la funzione del contratto di gestione, che si connota principalmente per la finalita' di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dell'attivita' di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari. Tale impegno, infatti, rappresenta una pattuizione collegata al contratto di gestione, che non fa venire meno l'obbligo del gestore di eseguire con la dovuta diligenza il contratto. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alle "gestioni patrimoniali garantite" di tipo collettivo: l'esistenza del menzionato impegno in relazione all'investimento in un OICR non incide sulla struttura dell'organismo, sulle norme di contenimento e frazionamento del rischio a esso applicabili o sulle regole di comportamento a cui la societa' di gestione deve attenersi; detto impegno, invece, incide sulle caratteristiche complessive dell'operazione, delineando il livello teorico di rischio per l'investitore. 3. L'impegno a restituire il capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo riveste uno specifico rilievo ai fini prudenziali, comportando l'assunzione di rischi di mercato (cfr. l'acclusa nota tecnica). A tal riguardo, occorre distinguere a seconda che l'"impegno" nei confronti dell'investitore sia assunto da un soggetto terzo rispetto al rapporto di gestione ovvero dallo stesso soggetto gestore. Nella prima ipotesi, il richiamato "impegno" e' assunto da un soggetto terzo a cio' abilitato. In tal caso, il gestore, rimanendo estraneo all'impegno del "garante", non assume alcun obbligo diretto, ne' rischi diversi da quelli tipici dell'attivita' gestoria, dovendosi altresi' escludere che il soggetto che assume l'impegno in parola possa rivalersi, in caso di escussione, nei confronti del gestore. Per quanto riguarda la seconda fattispecie (impegno diretto del gestore), va considerato che la pattuizione in questione non e' tipica dei servizi di gestione individuale o collettiva; la semplice abilitazione a svolgere questi ultimi non ricomprende la possibilita' di assumere una tale obbligazione, in quanto essa e' qualitativamente diversa rispetto a quella propria delle gestioni, nelle quali i rischi connessi con gli strumenti finanziari in portafoglio gravano interamente sul cliente. Cio' posto, tenuto conto dei rischi che comportano gli schemi contrattuali in parola e che essi, a fini di vigilanza, sono sostanzialmente equiparabili a quelli connessi con l'emissione di opzioni put a favore delle controparti sugli strumenti finanziari oggetto della gestione, si ritiene che l'impegno alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo possa essere assunto solo da banche o da SIM autorizzate all'attivita' di negoziazione in conto proprio, nel rispetto della vigente disciplina prudenziale relativa ai mezzi patrimoniali e ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge (1). Ne consegue che nel caso delle gestioni patrimoniali individuali il gestore puo' assumere l'impegno in questione solo se sia contestualmente abilitato all'attivita' di gestione e a quella di negoziazione in conto proprio, mentre, per le gestioni patrimoniali collettive, l'impegno non puo' essere assunto dalla societa' di gestione ne' direttamente ne' indirettamente (ad es. in forza di clausole che prevedano il diritto di rivalsa del garante nei confronti della SGR). In quest'ultimo caso, esso potra' essere assunto dalle banche e dalle SIN, solo se autorizzate all'attivita' di negoziazione in conto proprio. 4. Al fine di assicurare la consapevole assunzione dei rischi - di mercato, operativi, legali, reputazionali, ecc. - connessi con le "gestioni patrimoniali garantite", la decisione delle banche e delle SIM di assumere impegni alla restituzione del capitale e/o alla corresponsione di un rendimento minimo relativamente a gestioni patrimoniali, individuali (proprie o di terzi) o collettive, e' adottata dal consiglio di amministrazione, che avra' cura di fissare i limiti e le condizioni, nonche' di definire specifiche linee di indirizzo gestionale, i processi decisionali per la conclusione dei contratti e apposite procedure di controllo interno. I contratti con cui viene assunto l'impegno, siano essi conclusi con la clientela o con il gestore, devono stabilire l'ammontare massimo dell'impegno medesimo. (1) Nel caso delle SIM, l'impegno potra' essere assunto esclusivamente attraverso l'utilizzo delle forme tecniche che prevedono l'impiego di strumenti finanziari derivati (ad esempio, un'opzione di vendita del patrimonio gestito). Nel caso in cui l'impegno in questione sia assunto dal gestore, deve essere assicurato il costante raccordo di tutte le funzioni aziendali interessate, onde presidiare adeguatamente e gestire efficacemente i rischi assunti. Qualora invece l'impegno sia assunto da una banca o da una SIM diversa dal gestore, dovranno essere contrattualmente definiti flussi informativi, da parte del soggetto gestore, in ordine all'entita' del portafoglio gestito e alla sua composizione, idonei ad assicurare al soggetto che assume l'impegno un tempestivo e costante monitoraggio dei rischi assunti, anche ai fini dell'ottemperanza delle regole prudenziali. La decisione di offrire "gestioni patrimoniali garantite" dovra' essere deliberata dal consiglio di amministrazione del soggetto gestore, anche nel caso in cui l'impegno sia assunto da un soggetto terzo. Per quanto attiene al trattamento a fini prudenziali, segnaletici e di bilancio degli impegni in questione si rinvia all'acclusa nota tecnica. In particolare, gli impegni in esame vanno trattati come opzioni put emesse e classificati nel portafoglio non immobilizzato. Quanto precede implica che per le banche di credito cooperativo gli impegni alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo sono soggetti ai limiti per l'operativita' in prodotti derivati e, in particolare, al divieto di assumere posizioni speculative (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo VII, Capitolo 1). 5. Lo sviluppo di un mercato finanziario ordinato ed efficiente dipende, tra l'altro, dalla possibilita' per i risparmiatori di effettuare scelte di investimento consapevoli. In relazione a cio', per quanto riguarda le gestioni collettive "a capitale protetto o garantito", si richiama, ai sensi degli artt. 36 e 43 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'esigenza che il regolamento dei fondi comuni e lo statuto delle SICAV indichino con precisione e in maniera dettagliata le caratteristiche del prodotto e i termini della "protezione del capitale" o della "garanzia". Dovranno inoltre essere indicati l'onerosita' di quest'ultima e i relativi criteri di determinazione. Roma, 20 gennaio 2003 Il Governatore: Fazio