IL DIRETTORE GENERALE per la difesa del mare Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la "Specifica tecnica per la valutazione comparativa in laboratorio dei prodotti disinquinanti proposti per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi" allegata alla circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 del soppresso Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare; Visti gli esiti dei lavori del Gruppo tecnico, costituito, presso la Direzione per la difesa del mare, dai rappresentanti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque, dell'Istituto centrale di ricerca applicata al mare, dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, al fine di definire idonei criteri di valutazione e nuovi metodi operativi volti ad evidenziare l'efficacia e l'ecocompatibilita' con l'ambiente marino dei prodotti disinquinanti; Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di nuove procedure volte al riconoscimento dell'idoneita' tecnica e dell'ecocompatibilita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i prodotti di origine biologica. 2. I dati informativi ed i test con le relative metodiche, cui sottoporre i prodotti disinquinanti ai fini del riconoscimento di idoneita', sono riportati negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.