Art. 2. 1. Le societa' produttrici di prodotti disperdenti ed assorbenti gia' riconosciuti idonei ovvero le societa' che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare istanza di riconoscimento di idoneita' degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tali istanze, da presentarsi, in lingua italiana, in triplice copia, in originale o copie conformi, devono essere corredate della documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto, e devono provenire esclusivamente da laboratori operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, accreditati da Organismi conformi alla norma UNI CEI EN 45003 per le prove e le relative metodiche di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto ed autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo comma 2. 2. I laboratori che intendano effettuare analisi per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, corredata di certificato di accreditamento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la conformita' del certificato di accreditamento alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it