Art. 2.
  1.  Le  societa'  produttrici di prodotti disperdenti ed assorbenti
gia'  riconosciuti  idonei ovvero le societa' che intendano immettere
sul   mercato   nuovi  prodotti  disperdenti  ed  assorbenti,  devono
presentare  istanza  di  riconoscimento  di idoneita' degli stessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per
la  difesa  del  mare,  via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tali
istanze,  da  presentarsi,  in lingua italiana, in triplice copia, in
originale   o   copie   conformi,   devono   essere  corredate  della
documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto, e
devono  provenire  esclusivamente  da  laboratori operanti secondo la
norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC 17025, accreditati da Organismi conformi
alla  norma  UNI CEI EN 45003 per le prove e le relative metodiche di
cui  agli  allegati  1  e  2  al  presente decreto ed autorizzati dal
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio ai sensi del
successivo comma 2.
  2.   I   laboratori   che   intendano  effettuare  analisi  per  il
riconoscimento  di  idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti,
devono  presentare  domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  -  Direzione  per  la  difesa del mare, corredata di
certificato  di  accreditamento.  Il  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, verificata la conformita' del certificato di
accreditamento  alle  prescrizioni  di  cui  al  precedente  comma 1,
autorizza  i  laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito
Internet  del  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio
www.minambiente.it