Art. 3. 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la documentazione acquisita all'Istituto centrale di ricerca applicata al mare ed all'Istituto superiore di sanita' ai fini dell'acquisizione di pareri tecnici sull'idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti. 2. Sulla base dei pareri tecnici espressi dall'Istituto centrale di ricerca applicata al mare e dall'Istituto superiore di sanita', il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, entro novanta giorni dall'inoltro dell'istanza di riconoscimento del prodotto disperdente od assorbente, da parte della societa'. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione. Il riconoscimento dell'idoneita' tecnica del prodotto ha durata triennale. Ai fini del rinnovo di tale riconoscimento, devono essere ripetute le procedure indicate all'art. 2.