Art. 3.
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
trasmette   la  documentazione  acquisita  all'Istituto  centrale  di
ricerca  applicata  al  mare  ed all'Istituto superiore di sanita' ai
fini  dell'acquisizione di pareri tecnici sull'idoneita' dei prodotti
disperdenti ed assorbenti.
  2. Sulla base dei pareri tecnici espressi dall'Istituto centrale di
ricerca  applicata  al  mare e dall'Istituto superiore di sanita', il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, entro
novanta   giorni  dall'inoltro  dell'istanza  di  riconoscimento  del
prodotto  disperdente od assorbente, da parte della societa'. Qualora
nel  corso  dell'istruttoria  si  renda  necessaria l'acquisizione di
documentazione  integrativa,  il termine di novanta giorni e' sospeso
fino  alla  data  di  ricevimento  della  suddetta documentazione. Il
riconoscimento   dell'idoneita'   tecnica   del  prodotto  ha  durata
triennale.  Ai fini del rinnovo di tale riconoscimento, devono essere
ripetute le procedure indicate all'art. 2.