Art. 4.
  1.   Nei  centottanta  giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
presente    decreto,   sono   ritenute   ancora   valide,   ai   fini
dell'accettabilita',  le  analisi  effettuate  da  laboratori esterni
pubblici  o  privati  appartenenti  all'albo istituito con decreto 16
giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca   scientifica  e  tecnologica  e  successive  integrazioni  e
modifiche;  l'elenco  di  tali  laboratori  e'  consultabile sul sito
Internet www.miur.it.
  2.  Tale  validita'  potra'  perdurare  per  ulteriori  centottanta
giorni,  se allo scadere del primo termine previsto, detti laboratori
abbiano  dato comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio,   di   aver   inoltrato   la   formale  istanza  di
accreditamento  all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente
decreto,   nel   rispetto   delle   modalita'   specifiche   previste
dall'Organismo stesso.