Art. 4. 1. Nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, sono ritenute ancora valide, ai fini dell'accettabilita', le analisi effettuate da laboratori esterni pubblici o privati appartenenti all'albo istituito con decreto 16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni e modifiche; l'elenco di tali laboratori e' consultabile sul sito Internet www.miur.it. 2. Tale validita' potra' perdurare per ulteriori centottanta giorni, se allo scadere del primo termine previsto, detti laboratori abbiano dato comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di aver inoltrato la formale istanza di accreditamento all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, nel rispetto delle modalita' specifiche previste dall'Organismo stesso.