Art. 6.
         Pubblicita', spettacoli, esposizioni, competizioni
         e prelievo economico a favore del benessere animale
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la
partecipazione  a  manifestazioni  espositive di cani e gatti di eta'
inferiore  a  4  mesi  e consentono agli animali di eta' superiore la
partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea
copertura  vaccinale  per  le  malattie  individuate  dalle Autorita'
sanitarie territoriali.
  2.  In  occasione  di  attivita'  di  commercio, di pubblicita', di
spettacolo,  di  sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a
scopo   di  lucro,  che  implichino  l'utilizzazione  di  animali  da
compagnia,  le  Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle
manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entita' ed
il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente
competente  alla  quale  deve  essere  effettuato  il  versamento. La
Regione e' vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte
a favore del benessere degli animali.