Art. 6. Pubblicita', spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di eta' inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di eta' superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorita' sanitarie territoriali. 2. In occasione di attivita' di commercio, di pubblicita', di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entita' ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione e' vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.