Art. 8.
                       Manifestazioni popolari
  1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano si
impegnano  ad  autorizzare  lo  svolgimento di gare di equidi o altri
ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
    a) la  pista  delle  corse  sia  ricoperta da materiale idoneo ad
attutire  i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o
cementato;
    b) il  percorso  della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia
circoscritto  con  adeguate  sponde  capaci  di ridurre il danno agli
animali,  in  caso  di  caduta,  nonche' per garantire la sicurezza e
l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni.