IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, in tema di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 del suddetto provvedimento del 1997, che deferisce all'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'allora Ministro del tesoro, ora dell'economia e delle finanze, il potere di determinare con decreto le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo; Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tema di costituzione di rendita vitalizia e di riserva matematica; Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che stabiliscono i criteri per il calcolo dell'onere di riscatto in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo e con quello contributivo tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto; Valutate le peculiari norme che disciplinano il Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, con particolare riferimento ai requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, nonche' le evoluzioni intervenute nelle linee demografiche degli iscritti e della popolazione generale italiana; Decreta: Articolo unico 1. Le tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi nel Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, relativamente alle domande presentate successivamente al 1 luglio 1997, e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione debba essere effettuato con il sistema retributivo, sono determinate in base alle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti