IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 1997, n. 164, in tema di
regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  6  dell'art.  3  del  suddetto
provvedimento  del 1997, che deferisce all'allora Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, ora del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  l'allora  Ministro del tesoro, ora dell'economia e
delle  finanze,  il  potere  di determinare con decreto le tariffe di
capitalizzazione  delle  rendite,  sulla  base  di aggiornati criteri
attuariali,  specifici  del  Fondo,  per  il  calcolo  degli oneri di
ricongiunzione  e  di riscatto, da applicarsi alle domande presentate
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo medesimo;
  Visto  l'art.  13  della  legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tema di
costituzione di rendita vitalizia e di riserva matematica;
  Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n.  184,  che  stabiliscono  i  criteri  per il calcolo dell'onere di
riscatto  in  relazione  alle  norme che disciplinano la liquidazione
della  pensione  con il sistema retributivo e con quello contributivo
tenuto  conto  della  collocazione  temporale  dei periodi oggetto di
riscatto;
  Valutate  le  peculiari norme che disciplinano il Fondo speciale di
previdenza  per  il  personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di
navigazione  aerea,  con  particolare  riferimento  ai  requisiti per
l'accesso   ai   trattamenti  pensionistici,  nonche'  le  evoluzioni
intervenute   nelle   linee   demografiche  degli  iscritti  e  della
popolazione generale italiana;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  tariffe  di  capitalizzazione  delle rendite per il calcolo
degli  oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi nel Fondo
speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di   navigazione   aerea,   relativamente   alle  domande  presentate
successivamente al 1 luglio 1997, e riferite a periodi per i quali il
calcolo  della  pensione  debba  essere  effettuato  con  il  sistema
retributivo,  sono  determinate  in base alle tabelle che, vistate ed
allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbraio 2003

                     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                                          Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
                Tremonti