Art. 2. Dall'elenco delle prove di analisi per le quali detto laboratorio e' autorizzato viene cancellata la prova di analisi: pH. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2003 Il direttore generale: Abate Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al "visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.