Art. 2.
  Dall'elenco  delle  prove di analisi per le quali detto laboratorio
e' autorizzato viene cancellata la prova di analisi: pH.
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2003
                                         Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
    Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  "visto"  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.