Art. 3
       Criteri per definire i canoni dei contratti di locaione
           per studenti universitari e durata degli stessi

   1.  Nei  comuni  sede  di  universita'  o  di  corsi  universitari
distaccati  e  di  specializzazione  nonche'  nei  comuni limitrofi e
qualora  il  conduttore  sia  iscritto  ad  un  corso  di laurea o di
perfezionamento  ovvero  di  specializzazione in un comune diverso da
quello  di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti
universitari  di durata -- precisata negli allegati tipi di contratto
da  sei  mesi  a  tre  anni  (rinnovabili  alla prima scadenza, salvo
disdetta  del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti
o  dal  singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle
aziende per il diritto allo studio.
   2.  I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali
sulla  base  dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti
negli Accordi territoriali di cui all'art. 1.
   3.  Per  le  proprieta' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, si procede
mediante  Accordi  integrativi,  stipulati  fra  i  soggetti e con le
modalita' indicate nel medesimo art. 1.
   4.  Sono  approvati  i  tipi  di contratto, rispettivamente per le
proprieta'  individuali  (allegato  E)  e  per  le  proprieta' di cui
all'art. 1, commi 5 e 6 (allegato F).
   5.  I  contratti  di  locazione  di  cui al presente articolo sono
stipulati  utilizzando  esclusivamente  i tipi di contratto di cui al
precedente comma.
   6.   Le  parti  contrattuali  possono  essere  assistite,  a  loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.