Art. 3 Criteri per definire i canoni dei contratti di locaione per studenti universitari e durata degli stessi 1. Nei comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonche' nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata -- precisata negli allegati tipi di contratto da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. 2. I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali di cui all'art. 1. 3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, si procede mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nel medesimo art. 1. 4. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprieta' individuali (allegato E) e per le proprieta' di cui all'art. 1, commi 5 e 6 (allegato F). 5. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma. 6. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.