Art. 7
        Decorrenza dell'obbligatorieta' dei tipi di contratto

   1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria,
negli    ambiti    territoriali    interessati,   a   partire   dalla
sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto,
degli  Accordi  territoriali  da  parte  delle  organizzazioni  della
proprieta' edilizia e dei conduttori.
   2.  In  mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i
contratti  vengono  stipulati sulla base degli Accordi territoriali e
integrativi  previgenti, fino all'emanazione del decreto ministeriale
di cui all'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.