Art. 2.
                    Imprese non titolari di quote
  1.   Le   imprese   non   titolari   di   quote  potranno  ottenere
autorizzazioni  a  titolo  precario  sulla  base dei criteri indicati
all'art. 3 del presente decreto.
  2.  Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver
restituito   utilizzato   il   60%   delle   autorizzazioni  ottenute
precedentemente.