Art. 4.
                      Imprese titolari di quote
  1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno
2003 e che hanno gia' utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute
potranno  richiedere  ed  ottenere,  a  titolo  precario  e  fino  ad
esaurimento  delle  scorte,  un  numero di autorizzazioni pari al 50%
della  prima tranche della quota e comunque in numero non inferiore a
10 autorizzazioni.
  2.  Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver
restituito   utilizzato   il   60%   delle   autorizzazioni  ottenute
precedentemente.