Art. 4. Imprese titolari di quote 1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2003 e che hanno gia' utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute potranno richiedere ed ottenere, a titolo precario e fino ad esaurimento delle scorte, un numero di autorizzazioni pari al 50% della prima tranche della quota e comunque in numero non inferiore a 10 autorizzazioni. 2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.