Art. 6.
            Criteri di distribuzione delle autorizzazioni
                    di tipo "B" a titolo precario
  1.  Fermo  quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni
di  tipo  "B",  a  titolo  precario,  verranno  distribuite,  fino ad
esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:
    a) impresa  che ha in disponibilita' l veicolo fino ad un massimo
di 4 autorizzazioni;
    b) impresa  che  ha  in  disponibilita'  2 - 5 veicoli fino ad un
massimo di 6 autorizzazioni;
    c) impresa  che  ha  in  disponibilita' 6 - 10 veicoli fino ad un
massimo di 8 autorizzazioni;
    d) impresa  che  ha  in disponibilita' 11 - 14 veicoli fino ad un
massimo di 10 autorizzazioni;
    e) impresa  che  ha  in disponibilita' 15 - 20 veicoli fino ad un
massimo di 12 autorizzazioni;
    f) impresa  che  ha  in disponibilita' 21 - 30 veicoli fino ad un
massimo di 18 autorizzazioni;
    g) impresa  che  ha  in disponibilita' 31 - 40 veicoli fino ad un
massimo di 20 autorizzazioni;
    h) impresa  che  ha in disponibilita' oltre 40 veicoli fino ad un
massimo di 30 autorizzazioni.