Art. 6. Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "B" a titolo precario 1. Fermo quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni di tipo "B", a titolo precario, verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri: a) impresa che ha in disponibilita' l veicolo fino ad un massimo di 4 autorizzazioni; b) impresa che ha in disponibilita' 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni; c) impresa che ha in disponibilita' 6 - 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni; d) impresa che ha in disponibilita' 11 - 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni; e) impresa che ha in disponibilita' 15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni; f) impresa che ha in disponibilita' 21 - 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni; g) impresa che ha in disponibilita' 31 - 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni; h) impresa che ha in disponibilita' oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.