Art. 2.
  1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art.
1,  e'  consentita  fino  al  30 aprile  2003, conformemente a quanto
disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto.
  2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art.  1,  sono  tenuti  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
  Il  presente  decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle
imprese  interessate  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli