Art. 2.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art.
1, e' consentita fino al 30 aprile 2003, conformemente a quanto
disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui
all'art. 1, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle
imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2003
Il direttore generale: Marabelli