IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
   Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10, concernente norme per
l'attuazione  del  piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n.   412   recante   norme  per  la  progettazione,  l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
   Visto  l'art.  11,  comma  10  del medesimo decreto del Presidente
della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412, che dispone che i modelli
dei  libretti  di centrale e dei libretti d'impianto, riportati negli
allegati  F  e  G  del  decreto stesso, possono essere aggiornati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  551  recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26  agosto  1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio  e  manutenzione  degli  impianti termici degli edifici, ai
fini del contenimento dei consumi di energia;
   Considerata l'opportunita' di disporre l'aggiornamento dei modelli
dei  libretti  di  centrale  e  dei libretti d'impianto riportati nei
sopracitati   allegati  F  e  G  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, anche in relazione al progresso
della tecnica ed all'evoluzione della normativa tecnica;
   Sentito in qualita' di ente energetico l'ENEA;
   Sentite le Associazioni di categoria interessate;
   Sentito il Comitato Termotecnico ltaliano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Modelli di libretto di centrale e di libretto di impianto
   1. A partire dal 1 settembre 2003 gli impianti termici con potenza
nominale  superiore  o  uguale  a  35  kW  e gli impianti termici con
potenza   nominale   inferiore   a   35   kW   devono  essere  muniti
rispettivamente  di un "libretto di centrale" conforme all'allegato I
del  presente  decreto  e  di  un  "libretto  di  impianto"  conforme
all'allegato II al presente decreto.
   2.  Per  gli  impianti  esistenti alla data del 1 settembre 2003 i
"libretti  di  centrale" ed i "libretti di impianto, gia' compilati e
conformi  rispettivamente  ai  modelli riportati negli allegati F e G
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
devono  essere  allegati  ai  libretti  di impianto ed ai libretti di
centrale di cui al comma 1 del presente articolo.