Art. 3.
   1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con le
regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove
e  realizza,  avvalendosi  anche  delle strutture scientifiche di cui
all'art.  4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze
volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della
presente ordinanza.
   2.  Per  le  verifiche  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  potranno
utilizzarsi  le  risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui
all'art.  80,  comma  21,  della  legge  n.  289  del 2002, in quanto
applicabili.
   3.  Per  le  medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento
della  protezione  civile  provvedera'  ad  individuare,  sentite  le
regioni,  ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per
lo scopo.