Art. 4.
   1.  Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione
delle  disposizioni  di  cui alla presente ordinanza, il Dipartimento
della  protezione  civile e' autorizzato a promuovere la costituzione
di  un  centro  di  formazione  e  ricerca  nel campo dell'ingegneria
sismica  e  di  una  rete  dei  laboratori  universitari operanti nel
medesimo settore.
   La  presente  ordinanza  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 20 marzo 2003
                                            Il Presidente: BERLUSCONI