Art. 4.
1. Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a promuovere la costituzione
di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria
sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel
medesimo settore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il Presidente: BERLUSCONI