IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  autorizza,  tra  l'altro,  un limite di impegno quindicennale di
lire 80  miliardi  (Euro 41.316.552) per l'anno 2002 per l'attuazione
delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che
prevede  che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo
con  programmi  di  altre  amministrazioni dello Stato gia' dotati di
autonomi  finanziamenti,  un  programma  innovativo  in ambito urbano
finalizzato  prioritariamente  ad incrementare, con la partecipazione
di  investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri
degradati  di  comuni  e  citta'  a  piu'  forte disagio abitativo ed
occupazionale  e  che  preveda, al contempo, misure ed interventi per
incrementare  l'occupazione,  per  favorire  l'integrazione sociale e
l'adeguamento dell'offerta abitativa;
  Visto  l'art.  55  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante  l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e trasporti
e  la  contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e
dei trasporti e navigazione;
  Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  l'istituzione  della  Direzione
generale   per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  abitative
nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
  Vista  la  legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e
modificazioni  e  visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f),
come  modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
  Visto  il  decreto-legge  5  ottobre  1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;
  Vista  la  delibera  CIPE 10 gennaio 1995 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1995, n. 60, il cui punto 4.3 ha stabilito che per
gli  interventi  da  finanziare  con  i fondi dell'art. 2, lettera f)
della  legge  457/1978  il  Segretariato  generale  del  C.E.R.,  ora
Direzione  generale  dell'edilizia  residenziale  e  delle  politiche
abitative,  procede  alla  stipula  di  protocolli  di  intesa con le
regioni ed i comuni interessati;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);
  Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato
alla  Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199,
pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142,
del  12  luglio  2002,  con il quale, all'art. 2, sono individuate le
risorse   finanziarie   destinate   all'attuazione  di  un  programma
innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
  Visto  in  particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto 27
dicembre  2001,  n.  2522,  il  quale  fissa  in  misura  almeno pari
all'importo  del  finanziamento  statale  l'apporto finanziario delle
regioni al programma innovativo anzidetto;
  Tenuto conto dei successivi incontri intercorsi con le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano nel corso dei quali e' stato
concordato  che  la partecipazione finanziaria degli enti predetti al
programma  "Contratti di quartiere II" puo' limitarsi al trentacinque
per    cento   del   complessivo   finanziamento   pubblico,   mentre
all'ulteriore apporto del sessantacinque per cento si provvede con le
risorse statali;
    Considerata la necessita' di procedere alla modifica del predetto
comma 5 dell'art. 3 del decreto 27 dicembre 2001, n. 2522;
    Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  ripartizione delle risorse
individuate  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art. 1 del citato decreto
ministeriale  n.  2522/2001  sulla  base della media dei parametri di
ripartizione  dell'edilizia  sovvenzionata  e  agevolata fissati, per
ciascuna  regione, dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22
dicembre 1998;
  Considerata  l'esigenza  di  prevedere  anche  il  finanziamento di
interventi  diretti alla soluzione di problemi abitativi derivanti da
pubbliche calamita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A  parziale  modifica  del  comma  5,  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale  27  dicembre  2001, n. 2522, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142, del 12 luglio 2002, la
contribuzione  finanziaria  delle  regioni  e  province  autonome  al
programma  denominato  "Contratti  di  quartiere  II" e' stabilita in
misura  pari  al  trentacinque  per  cento  del  complessivo  apporto
Stato/regioni.  Al  finanziamento  dell'ulteriore  sessantacinque per
cento si provvede con risorse statali.