IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (Euro 41.316.552) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato gia' dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179; Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493; Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1995, n. 60, il cui punto 4.3 ha stabilito che per gli interventi da finanziare con i fondi dell'art. 2, lettera f) della legge 457/1978 il Segretariato generale del C.E.R., ora Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, procede alla stipula di protocolli di intesa con le regioni ed i comuni interessati; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c); Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II"; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto 27 dicembre 2001, n. 2522, il quale fissa in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale l'apporto finanziario delle regioni al programma innovativo anzidetto; Tenuto conto dei successivi incontri intercorsi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso dei quali e' stato concordato che la partecipazione finanziaria degli enti predetti al programma "Contratti di quartiere II" puo' limitarsi al trentacinque per cento del complessivo finanziamento pubblico, mentre all'ulteriore apporto del sessantacinque per cento si provvede con le risorse statali; Considerata la necessita' di procedere alla modifica del predetto comma 5 dell'art. 3 del decreto 27 dicembre 2001, n. 2522; Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 2522/2001 sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata e agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998; Considerata l'esigenza di prevedere anche il finanziamento di interventi diretti alla soluzione di problemi abitativi derivanti da pubbliche calamita'; Decreta: Art. 1. A parziale modifica del comma 5, dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma denominato "Contratti di quartiere II" e' stabilita in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni. Al finanziamento dell'ulteriore sessantacinque per cento si provvede con risorse statali.